Autore: Admin_SZB

Cooperative e adeguati assetti organizzativi: check list per la corretta implementazione

Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative”, redatto dalla Commissione “Società cooperative”, che rappresenta uno strumento fondamentale per le società cooperative che mirano a instaurare o consolidare strutture organizzative, amministrative e contabili efficienti, così da prevenire tempestivamente eventuali crisi aziendali. Dallo studio dei commercialisti emerge che l’adeguatezza dell’assetto è correlata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, implicando una certa flessibilità nell’applicazione della normativa a seconda delle caratteristiche specifiche dell’impresa. Con quali implicazioni per le società cooperative?

Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative -Focus cooperative”, redatto dalla Commissione “Società cooperative”, che rappresenta uno strumento fondamentale per le società cooperative che mirano a instaurare o consolidare strutture organizzative, amministrative e contabili efficienti.

Il documento infatti offre indicazioni pratiche e mirate, specificamente adattate alle peculiarità delle cooperative e deve intendersi come un’integrazione con il precedente “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, pubblicato il 25 luglio 2023, fungendo da complemento essenziale che approfondisce e personalizza le linee guida per rispondere alle esigenze specifiche delle realtà cooperative.

Adeguato assetto organizzativo

É utile ricordare che l’art. 375 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza ha introdotto all’art. 2086 cod. civ. il concetto di “adeguato assetto organizzativo”.

In particolare, l’articolo 2086 al comma 2 sancisce: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

L’introduzione di questo obbligo che riguarda quindi non più solo l’ambito contabile ma in via più ampia la sfera amministrativa ed organizzativa, mira a garantire una gestione efficace dell’impresa, prevenendo e gestendo tempestivamente eventuali crisi aziendali.

L’adeguatezza dell’assetto è correlata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, implicando una certa flessibilità nell’applicazione della normativa a seconda delle caratteristiche specifiche  dell’impresa.

Più nel dettaglio l’obbligo normativo focalizza l’attenzione su:

  • prevenzione delle crisi: l’obiettivo principale è prevenire le crisi aziendali attraverso una gestione organizzativa ed economica efficace;
  • gestione tempestiva: in caso di crisi, l’impresa dovrebbe essere in grado di identificarla e gestirla tempestivamente per mitigarne l’impatto;
  • adattabilità: l’assetto deve essere idoneo e proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, permettendo un adattamento alle esigenze specifiche dell’organizzazione.

É quindi evidente che per rispecchiare un adeguato assetto l’impresa non può limitarsi ai sistemi informativi strettamente contabili, quali bilanci periodici, ma deve coinvolgere tutti i processi aziendali partendo da quelli gestionali-amministrativi, ponendo attenzione anche all’organizzazione d’impresa prendendo coscienza dei ruoli.

É, dunque, la governance aziendale a giocare un ruolo cruciale nell’implementare e monitorare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa.

Adeguato assetto per le cooperative

Il documento in esame evidenzia che per inquadrare correttamente cosa debba intendersi per adeguato assetto in senso ulteriormente specificativo per la società cooperativa, occorre  partire dal concetto di scopo mutualistico, di cui all’art. 2511 c.c., che “si sostanzia nel soddisfacimento di un bisogno del socio a seconda della natura dello scambio mutualistico che può essere riferito al lavoro, al consumo, all’abitazione, al credito, o avvenire attraverso l’apporto di beni o di servizi (art 2512 c.c.), da perseguire attraverso una gestione che garantisca l’equilibrio economico dell’impresa”.

L’adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativi in una cooperativa dovrà pertanto coniugare il principio di mutualità con la gestione economica: da un lato, infatti, vi è da parte dei soci un interesse a massimizzare lo scambio mutualistico nell’immediato, mentre dall’altro si persegue l’obiettivo di patrimonializzare l’ente cooperativo, proprio per assicurare nel tempo la soddisfazione dei soci e per soddisfare il presupposto di continuità aziendale.

“È compito del consiglio di amministrazione, pertanto, contemperare le esigenze di economicità della gestione rispetto alle esigenze di performance mutualistica attesa dalla base sociale.

L’operato dell’organo amministrativo viene valutato soprattutto al momento dell’elezione delle cariche sociali in maniera democratica e secondo il principio del voto capitario (art. 2538 c.c.)”.

Circa gli aspetti organizzativi, il documento evidenzia come la gestione della cooperativa avvenga normalmente, e naturalmente, in maniera collegiale all’interno del Consiglio di amministrazione, essendo addirittura vietata la figura dell’amministratore unico (art. 2542 c.c.).

La costituzione dei consigli di amministrazione nelle cooperative prevede l’obbligatorietà della presenza della maggioranza di soci cooperatori al suo interno (art. 2542 c.c.), rappresentando un esercizio di democrazia affinché possa essere soddisfatto l’interesse delle varie categorie di soci.

In riferimento all’adeguatezza dell’operato del consiglio di amministrazione, lo strumento principe per rendicontare la gestione mutualistica è costituito dalla relazione ai sensi dell’art. 2545 c.c. che costituisce un archetipo di comunicazione non finanziaria, concentrata sull’esplicitazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scambio mutualistico.

Sarà quindi fondamentale nelle cooperative che tale relazione venga utilizzata per assolvere alla funzione informativa, in merito soprattutto ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scambio mutualistico, e di trasparenza anche in relazione all’indivisibilità del patrimonio ai sensi dell’art. 2545-ter c.c., ma anche per migliorare la gestione democratica dell’ente stesso.

Il documento evidenzia inoltre che le cooperative possono ricorrere a forme di autofinanziamento, come il prestito sociale, che richiede una gestione oculata e conforme a specifici parametri per tutelare il debito sociale e che sono sottoposti a un controllo ministeriale consistente nella revisione cooperativa, ai sensi del d.lgs. n. 220/2002, finalizzate a verificare la gestione amministrativa, la democrazia interna e la conformità alle norme vigenti,

garantendo così la legittimità dell’ente a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

Le revisioni cooperative sono programmate almeno una volta ogni due anni (fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale) e sono effettuate da revisori, iscritti nell’apposito Albo, incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Compito del revisore, pertanto, è di accertare, oltre alla consistenza patrimoniale, dell’ente, al rispetto di indicatori economici e finanziari, la correttezza del calcolo della mutualità, la conformità alle norme vigenti dei contratti associativi e dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori. Al termine dell’attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.

Check-list

Le ceck list che ritroviamo nel documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative” riguardano gli aspetti peculiari delle cooperative e vanno integrati, come anticipato, con il documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione  dei Commercialisti il 25 luglio 2023 dal titolo “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili,  check-list operative”.

L’utilizzazione delle check-list dovrebbe quindi essere determinante per:

  1. la valutazione del modello di business adottato dall’impresa, che potrebbe essere indagato individuando:
  1. la presenza di un modello di business aziendale;
  • la validità del modello di business;
  • la condivisione del modello di business all’interno dell’organizzazione;
  • la valutazione degli adeguati assetti organizzativi con cui si esamina l’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché i suoi sistemi operativi, in relazione alla natura e alla dimensione dell’impresa. In definitiva, lo studio dell’organizzazione permette di comprendere se e in che modo l’impresa, in questo caso la cooperativa, sarà in grado di offrire allo stesso imprenditore, ovvero (nelle società) all’organo di amministrazione, o in caso di cooperative alla collegialità dei soci, operatività ed informazioni per la migliore gestione delle attività;
  • la valutazione degli adeguati assetti amministrativi che va inquadrata con riferimento ai modelli di gestione adottati dall’impresa e ai processi decisionali definiti al suo interno. Si tratta di comprendere l’approccio al decision making in un’ottica di pianificazione, programmazione e controllo, mediante l’adozione di piani industriali ed operativi;
  • la valutazione degli adeguati assetti contabili che deve essere condotta  soffermandosi, innanzitutto, sulla raccolta dei dati e sul processo informativo in relazione al quale il dato si trasforma in informazione. L’analisi dei risultati raggiunti, sia in un’ottica ex post che ex ante, rappresenta un passaggio successivo influenzato dalla modalità di raccolte ed elaborazione dei dati.

Anche per una cooperativa è necessario dunque avere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consenta di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o finanziario;
  1. verificare la non sostenibilità dei debirilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o finanziario;
  2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i successivi 12 mesi;
  3. verificare la presenza di segnali di allarme, ovvero:
  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
  • verificare la presenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agente  Riscossore;

4. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Come misuri i KPI della tua impresa?

I Key Performance Indicators sono indicatori chiave di performance necessari per misurare lo stato di avanzamento di obiettivi fissati in precedenza e consentono di valutare le prestazioni di un’organizzazione.

I risultati economico-finanziari evidenziati nel bilancio scaturiscono e sono diretta conseguenza delle azioni quotidiane compiute in azienda. Ad esempio se si vuole è necessario attivarsi con delle azioni concrete, ad esempio suonare dei campanelli. Se ogni 5 campanelli suonati si vende un’aspirapolvere questo significa che per vendere 100 aspirapolveri dovrò suonare 500 campanelli.  Il KPI in questo caso è il numero di campanelli suonati.

La conseguenza dell’azione del suonare i campanelli è il ricavo economico presente nel bilancio che quindi non dipende da un colpo di fortuna o sfortuna ma è esattamente la conseguenza di un’azione. Il controllo non va applicato ai numeri di bilancio ma ai KPI.

Il loro obiettivo è fornire informazioni chiare e misurabili sulla performance dell’azienda che possano consentire all’amministratore di prendere decisioni consapevoli per un tempestivo miglioramento dell’attività e raggiungere gli obiettivi prefissati.

I KPI cambiano a seconda del contesto e del settore di attività e possono essere sia qualitativi che quantitativi. Riguardano diverse aree come le vendite, il marketing, la produttività, la qualità, il servizio clienti, la gestione delle risorse umane e così via.

Vengono utilizzati anche  per monitorare il progresso nel tempo, per confrontare i risultati con i benchmark o gli standard di settore.

Una corretta definizione e misurazione dei KPI è fondamentale per l’azienda per poter prendere decisioni basate sui dati e per guidarla verso il miglioramento continuo delle prestazioni. E’ da aggiungere anche che

Per un’azienda è importante selezionare i KPI più rilevanti

in base alla propria attività e allineati con gli obiettivi strategici. 

Esistono comunque KPI comuni a molte aziende, come ad esempio:

  • Margine di profitto (lordo o netto)
  • Clienti acquisiti o tassi di retention
  • Costo di acquisizione del cliente
  • Tasso di conversione
  • Produttività dei dipendenti
  • numero azioni per vendere

A differenza dei KPI quantitativi, quelli qualitativi si concentrano su misurazioni legate alla qualità delle prestazioni aziendali come:

  • la soddisfazione del cliente: misura la loro percezione e la soddisfazione rispetto al prodotto, al servizio o all’esperienza complessiva offerta dall’azienda.
  • la qualità del prodotto: valuta la conformità del prodotto o del servizio rispetto agli standard di qualità predefiniti
  • la reputazione del marchio: misura la reputazione e l’immagine tra clienti, partner commerciali o il pubblico in generale. il coinvolgimento dei dipendenti: valuta il coinvolgimento, la motivazione e la soddisfazione attraverso sondaggi, feedback o valutazioni.
  • l’innovazione e la capacità dell’azienda di generare nuove idee, soluzioni o prodotti innovativi.
  • la responsabilità sociale e l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale o l’impatto sociale positivo.
  • la formazione: elemento cruciale per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze del personale. Misura le competenze acquisite, la loro applicazione in ambito professionale e l’impatto sulle prestazioni aziendali
  • l’ affidabilità dell’area approvvigionamento: può avere un impatto significativo sulla redditività, sull’efficienza operativa e sulla soddisfazione del cliente. rispettare i tempi di consegna, la precisione degli ordini, la corretta gestione dei fornitori,
  • la qualità delle riscossioni (affidabilità area amministrazione):per misurare l’efficacia del processo di riscossione dei pagamenti da parte dei clienti o dei debitori.  monitoraggio della qualità di questo processo può aiutare a valutare l’efficienza, l’efficacia e la gestione del rischio finanziario.
  • l’aumento e fidelizzazione parco clienti: un solido portafoglio di clienti fedeli è fondamentale per la crescita e il successo a lungo termine. Diverse sono le strategie che si possono applicare come offrire una customer experience eccellente, creare programmi fedeltà e un sistema a premi, raccogliere feedback e ascoltare i loro suggerimenti o  aprirsi a nuovi segmenti di mercato, il miglioramento continuo

Ovviamente questi sono solo alcuni esempi di KPI, ma è importante personalizzare gli indicatori in base alle esigenze specifiche dell’azienda e all’obiettivo che si intende misurare, così come stabilire criteri di misurazione chiari e oggettivi per garantire una valutazione accurata delle prestazioni qualitative.

E’ fondamentale inoltre mettere in evidenza che la lettera c, comma 3, art. 3 della Riforma della Crisi ha introdotto i kpi qualitativi come dati obbligatori per poter rilevare un eventuale stato di crisi dell’impresa

Identificare e monitorare i KPI adatti alla propria attività è possibile con il nostro servizio di consulenza basato sullo strumento scientifico Cruscotto di ControlloⓇ, il software numero uno in Italia basato sulla Balanced Scorecard in grado di tenere costantemente sotto controllo i KPI della tua azienda e analizzare le informazioni qualitative che influenzano il risultato che soltanto in un secondo momento andranno ad incidere sul bilancio.

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Controlli formali ex art. 36-ter: quali sono le possibili evoluzioni?

Che cosa sono i controlli 36-ter? Qual è il loro iter? Cosa succede in caso di comunicazione rettificativa? Quali sono le regole per sanzioni e ravvedimento operoso? Ecco le risposte.

Che cosa sono i controlli formali ex art. 36-ter?

I controlli formali sulle dichiarazioni 730 vengono notificati dall’Amministrazione finanziaria centrale direttamente ai CAF e, in caso di verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali e di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai contribuenti. Con tale tipologia di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente o presentata dal CAF.

Qualora la verifica venisse effettuata direttamente in capo al contribuente, quest’ultimo riceverà un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’indicazione specifica di tutte le criticità rilevate dall’Amministrazione finanziaria.

controlli notificati direttamente al CAF invece vengono inseriti in un listone unico che l’Agenzia delle Entrate ogni anno recapita ai CAF che si sono occupati della trasmissione dei dichiarativi.

Il fine di tali verifiche è quello di richiedere la documentazione prevista dalla normativa per i righi oggetto di controllo ex art. 36 ter.

Le dichiarazioni 730 possono essere sottoposte a controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del 730: il contribuente, il CAF e il professionista hanno infatti l’obbligo di conservare i documenti a supporto delle dichiarazioni elaborate per i cinque anni successivi all’invio delle stesse all’Agenzia delle Entrate.

Iter del controllo: dalla notifica alla chiusura

Dal momento della loro notifica, come previsto dall’art.26 del D.M. n.164/199 così come modificato dal D.lgs. n.175/2014,  il CAF ha a disposizione 60 giorni per verificare la documentazione in possesso, constatare la presenza o meno di errori formali e provvedere alla correzione.

Qualora non dovessero essere rilevati errori o mancanze documentali, il CAF procede ad inviare tutta la documentazione a supporto tramite portale CIVIS all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale del contribuente).

Qualora invece la documentazione non fosse sufficiente o venissero rilevati eventuali errori all’interno dei righi oggetto di controllo, sono possibili due alternative:

  • il professionista può scegliere, in accordo col contribuente, di correggere gli eventuali errori riscontrati presentando il Modello Redditi Persone Fisiche integrativo codice 1 a correzione dell’errore riscontrato. In questo caso sanzione ravveduta, maggiore imposta ed interessi saranno a carico del contribuente;
  • se non viene elaborato il Modello Redditi Persone Fisiche, il CAF, con il consenso del contribuente, può sanare la propria posizione elaborando una Comunicazione rettificativa del 730 provvedendo prima della contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso il CAF paga la sanzione ravveduta mentre la maggiore imposta e gli interessi sono a carico del contribuente.

Cosa succede in caso di comunicazione rettificativa?

Una volta elaborata la comunicazione rettificativa e aver provveduto al pagamento della relativa sanzione, il CAF sana così la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, che successivamente si rivolgerà direttamente al contribuente, tramite avviso bonario, comunicando l’irregolarità riscontrata.

Il contribuente in questo caso potrà valutare se ritenere idonea la correzione operata dal CAF e, di conseguenza, procedere al pagamento della maggiore imposta e interessi, oppure avanzare istanza di autotutela presentando la documentazione che ritiene valida e completa per il riconoscimento della detrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, interfacciandosi direttamente con l’ufficio territoriale di competenza.

Sanzioni e ravvedimento operoso

La disciplina del ravvedimento operoso varia in base alle tempistiche in cui viene elaborato il Modello Redditi Persone Fisiche Integrativo.

  • Codice 4001 saldo IRPEF
  • Codice 8901 Sanzione pecuniaria IRPEF
  • Codice 1989 Interessi maturati sul ravvedimento IRPEF

Legge di bilancio 2023, ravvedimento speciale: applicazione, limiti ed esclusioni

Con la finalità di consentire al contribuente di rimuovere le violazioni fiscali, la legge di bilancio per il 2023 introduce una nuova forma di ravvedimento che si può definire speciale. Si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per il termine ristretto per potersene avvalere, per il fatto che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate trimestrali. Ne esaminiamo gli aspetti essenziali relativi ad ambito di applicazione, limiti ed esclusioni.

Il ravvedimento speciale si applica ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (per esempio Ires, Irpef e addizionali, Irap, Iva) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.

È possibile regolarizzare le violazioni commesse:

  • con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti nella misura del 2% annuo;
  • mediante versamento delle somme dovute fino a 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

Le rate successive alla prima possono essere versate consecutivamente entro i termini stabiliti dal seguente calendario:

  • il 30 giugno;
  • il 30 settembre;
  • il 20 dicembre;
  • e il 31 marzo di ciascun anno.

È possibile avvalersi del ravvedimento speciale purché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata mediante atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità da controllo formale (ex art. 36-ter, DPR 600/1973).

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (per esempio presentando apposita dichiarazione integrativa).

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo:

  • degli importi ancora dovuti,
  • nonché della sanzione piena prevista (ex art. 13, D.Lgs. 471/1997) applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,
  • e degli interessi pari al 5% (ex art. 20, DPR 602/1973) con decorrenza dal 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Non è possibile applicare il ravvedimento speciale in caso di omessa dichiarazione intendendosi per tale quella presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.

Nel ravvedimento speciale non sono compresi:

  • le violazioni in tema di quadro RW;
  • gli omessi versamenti di imposte dichiarate in quanto beneficiano della riduzione della sanzione dal 10% al 3% di cui all’art. 1, commi 153-159 L. n. 197/2022);
  • le violazioni rientranti nell’ambito della regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022.

ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 restano validi senza possibilità di ripetizione e rimborso delle somme già versate.

Gli aspetti regolamentari dell’istituto in esame verranno completati con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilirà le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.

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