Categoria: Accertamento

Controlli formali ex art. 36-ter: quali sono le possibili evoluzioni?

Che cosa sono i controlli 36-ter? Qual è il loro iter? Cosa succede in caso di comunicazione rettificativa? Quali sono le regole per sanzioni e ravvedimento operoso? Ecco le risposte.

Che cosa sono i controlli formali ex art. 36-ter?

I controlli formali sulle dichiarazioni 730 vengono notificati dall’Amministrazione finanziaria centrale direttamente ai CAF e, in caso di verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali e di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai contribuenti. Con tale tipologia di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente o presentata dal CAF.

Qualora la verifica venisse effettuata direttamente in capo al contribuente, quest’ultimo riceverà un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’indicazione specifica di tutte le criticità rilevate dall’Amministrazione finanziaria.

controlli notificati direttamente al CAF invece vengono inseriti in un listone unico che l’Agenzia delle Entrate ogni anno recapita ai CAF che si sono occupati della trasmissione dei dichiarativi.

Il fine di tali verifiche è quello di richiedere la documentazione prevista dalla normativa per i righi oggetto di controllo ex art. 36 ter.

Le dichiarazioni 730 possono essere sottoposte a controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del 730: il contribuente, il CAF e il professionista hanno infatti l’obbligo di conservare i documenti a supporto delle dichiarazioni elaborate per i cinque anni successivi all’invio delle stesse all’Agenzia delle Entrate.

Iter del controllo: dalla notifica alla chiusura

Dal momento della loro notifica, come previsto dall’art.26 del D.M. n.164/199 così come modificato dal D.lgs. n.175/2014,  il CAF ha a disposizione 60 giorni per verificare la documentazione in possesso, constatare la presenza o meno di errori formali e provvedere alla correzione.

Qualora non dovessero essere rilevati errori o mancanze documentali, il CAF procede ad inviare tutta la documentazione a supporto tramite portale CIVIS all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale del contribuente).

Qualora invece la documentazione non fosse sufficiente o venissero rilevati eventuali errori all’interno dei righi oggetto di controllo, sono possibili due alternative:

  • il professionista può scegliere, in accordo col contribuente, di correggere gli eventuali errori riscontrati presentando il Modello Redditi Persone Fisiche integrativo codice 1 a correzione dell’errore riscontrato. In questo caso sanzione ravveduta, maggiore imposta ed interessi saranno a carico del contribuente;
  • se non viene elaborato il Modello Redditi Persone Fisiche, il CAF, con il consenso del contribuente, può sanare la propria posizione elaborando una Comunicazione rettificativa del 730 provvedendo prima della contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso il CAF paga la sanzione ravveduta mentre la maggiore imposta e gli interessi sono a carico del contribuente.

Cosa succede in caso di comunicazione rettificativa?

Una volta elaborata la comunicazione rettificativa e aver provveduto al pagamento della relativa sanzione, il CAF sana così la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, che successivamente si rivolgerà direttamente al contribuente, tramite avviso bonario, comunicando l’irregolarità riscontrata.

Il contribuente in questo caso potrà valutare se ritenere idonea la correzione operata dal CAF e, di conseguenza, procedere al pagamento della maggiore imposta e interessi, oppure avanzare istanza di autotutela presentando la documentazione che ritiene valida e completa per il riconoscimento della detrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, interfacciandosi direttamente con l’ufficio territoriale di competenza.

Sanzioni e ravvedimento operoso

La disciplina del ravvedimento operoso varia in base alle tempistiche in cui viene elaborato il Modello Redditi Persone Fisiche Integrativo.

  • Codice 4001 saldo IRPEF
  • Codice 8901 Sanzione pecuniaria IRPEF
  • Codice 1989 Interessi maturati sul ravvedimento IRPEF

Legge di bilancio 2023, ravvedimento speciale: applicazione, limiti ed esclusioni

Con la finalità di consentire al contribuente di rimuovere le violazioni fiscali, la legge di bilancio per il 2023 introduce una nuova forma di ravvedimento che si può definire speciale. Si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per il termine ristretto per potersene avvalere, per il fatto che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate trimestrali. Ne esaminiamo gli aspetti essenziali relativi ad ambito di applicazione, limiti ed esclusioni.

Il ravvedimento speciale si applica ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (per esempio Ires, Irpef e addizionali, Irap, Iva) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.

È possibile regolarizzare le violazioni commesse:

  • con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti nella misura del 2% annuo;
  • mediante versamento delle somme dovute fino a 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

Le rate successive alla prima possono essere versate consecutivamente entro i termini stabiliti dal seguente calendario:

  • il 30 giugno;
  • il 30 settembre;
  • il 20 dicembre;
  • e il 31 marzo di ciascun anno.

È possibile avvalersi del ravvedimento speciale purché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata mediante atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità da controllo formale (ex art. 36-ter, DPR 600/1973).

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (per esempio presentando apposita dichiarazione integrativa).

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo:

  • degli importi ancora dovuti,
  • nonché della sanzione piena prevista (ex art. 13, D.Lgs. 471/1997) applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,
  • e degli interessi pari al 5% (ex art. 20, DPR 602/1973) con decorrenza dal 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Non è possibile applicare il ravvedimento speciale in caso di omessa dichiarazione intendendosi per tale quella presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.

Nel ravvedimento speciale non sono compresi:

  • le violazioni in tema di quadro RW;
  • gli omessi versamenti di imposte dichiarate in quanto beneficiano della riduzione della sanzione dal 10% al 3% di cui all’art. 1, commi 153-159 L. n. 197/2022);
  • le violazioni rientranti nell’ambito della regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022.

ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 restano validi senza possibilità di ripetizione e rimborso delle somme già versate.

Gli aspetti regolamentari dell’istituto in esame verranno completati con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilirà le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.

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